CAREGIVER: BIGNAMI (MOVIMENTO X): APPROVATA PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN REGIONE LOMBARDIA SUL CAREGIVER
Roma_11 OTT. 2017: "La III Commissione Consiliare della Regione Lombardia ha approvato oggi la proposta di risoluzione sul riconoscimento, la tutela e il sostegno del Caregiver familiare". Lo dichiara la Senatrice Laura Bignami che, nonostante le perplessità sul testo unificato depositato in Commissione Lavoro al Senato, sullo stesso tema, esprime viva soddisfazione per la risoluzione approvata oggi in Regione Lombardia che può diventare un obiettivo possibile, da perseguire anche nelle altre regioni italiane perchè rappresenta una consapevole presa di coscienza da parte dei Consiglieri regionali sulla realtà di vita degli oltre tre milioni di caregiver familiari italiani."Sono felice - continua la Senatrice - che la Regione Lombardia abbia messo in evidenza come il testo unificato depositato in Senato dal relatore, sembri non cogliere lo spirito delle proposte originarie, ma si limiti solo a un riconoscimento formale. Così come non si può delegare tutto alle Regioni con il rischio di disparità di tutela e sostegno, dato che le già scarse risorse disponibili a livello regionale non sono tutte uguali". La Senatrice si auspica che "il Governo e il Parlamento colgano l'invito della Regione Lombardia e dei caregiver familiari per integrare il testo unificato con tutti gli elementi caratterizzanti contenuti nei disegni di legge originari e impegnarsi ad approvare in tempi rapidi un Disegno di Legge sul caregiver familiare che tenga realmente conto delle loro esigenze".
Roma_11 OTT. 2017: "La III Commissione Consiliare della Regione Lombardia ha approvato oggi la proposta di risoluzione sul riconoscimento, la tutela e il sostegno del Caregiver familiare". Lo dichiara la Senatrice Laura Bignami che, nonostante le perplessità sul testo unificato depositato in Commissione Lavoro al Senato, sullo stesso tema, esprime viva soddisfazione per la risoluzione approvata oggi in Regione Lombardia che può diventare un obiettivo possibile, da perseguire anche nelle altre regioni italiane perchè rappresenta una consapevole presa di coscienza da parte dei Consiglieri regionali sulla realtà di vita degli oltre tre milioni di caregiver familiari italiani."Sono felice - continua la Senatrice - che la Regione Lombardia abbia messo in evidenza come il testo unificato depositato in Senato dal relatore, sembri non cogliere lo spirito delle proposte originarie, ma si limiti solo a un riconoscimento formale. Così come non si può delegare tutto alle Regioni con il rischio di disparità di tutela e sostegno, dato che le già scarse risorse disponibili a livello regionale non sono tutte uguali". La Senatrice si auspica che "il Governo e il Parlamento colgano l'invito della Regione Lombardia e dei caregiver familiari per integrare il testo unificato con tutti gli elementi caratterizzanti contenuti nei disegni di legge originari e impegnarsi ad approvare in tempi rapidi un Disegno di Legge sul caregiver familiare che tenga realmente conto delle loro esigenze".
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REGIONE
LOMBARDIA X
LEGISLATURA
CONSIGLIO
REGIONALE ATTI
III COMMISSIONE
CONSILIARE
“SANITA’ E POLITICHE
SOCIALI”
PROPOSTA DI RISOLUZIONE N.
“DETERMINAZIONI per il riconoscimento, LA TUTELA E il sostegno del caregiver familiare”
Approvata nella
seduta
Relatore: Consigliere: Fabio
ROLFI
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio:
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Pagine n. 4 CODICE
RIS//CD3
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
VISTI:
"
ü la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"che afferma la
centralità della famiglia nella cura della malattia;
ü il decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 in ordine al riconoscimento delle competenze
lavorative acquisite in ambito informale;
PRESO ATTO che con il termine caregiver
familiare si designa colui che, in funzione di legami affettivi, volontariamente
e gratuitamente si prende cura, in ambito domestico, di una persona cara in
condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità;
RILEVATO
che il caregiver familiare vive in una condizione
di abnegazione quasi totale, che ne compromette i diritti umani fondamentali
alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che,
l'impegno costante prolungato nel tempo, può mettere a dura prova l'equilibrio
psicofisico del prestatore di cure, ma anche dell'intero nucleo familiare in
cui è inserito;
CONSIDERATO
che il caregiver
familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza e,
quindi, può trovarsi in una condizione di sofferenza, frustrazione e disagio,
riconducibile all’affaticamento fisico e psicologico, alla solitudine e alla consapevolezza
di non potersi ammalare, in quanto la sua assenza potrebbe determinare gravi
conseguenze all’assistito e al contesto familiare sia in termini assistenziali sia
economici;
DATO ATTO
che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato
che il caregiver familiare ha una aspettativa di vita fino a 17 anni
inferiore alla media della popolazione;
OSSERVATO
inoltre che, secondo quanto emerso dalle ricerche
condotte su questo tema, i caregiver
familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti
nel 66 per cento dei casi ad abbandonare il lavoro e nel 10 per cento dei casi
a richiedere il part-time o il
telelavoro;
PRESO
ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei
prevedono specifiche tutele per il caregiver
familiare, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e
contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma
anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;
RILEVATO che, nel corso dell’audizione del
27 settembre 2017 in III Commissione Sanità e Politiche Sociali, il
Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo della
tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie e che è presente sul
territorio lombardo ormai da molti anni con una propria rappresentanza, ha
sollecitato un intervento sulla tematica in argomento da parte delle
istituzioni nazionali e regionali;
PRESO ATTO
che al Senato, in data 5 novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge
2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e il valore sociale ed economico per la
collettività;
RILEVATO che tale
disegno di legge, di cui è prima firmataria la senatrice Bignami, a dimostrazione
dell’importanza trasversale di questa iniziativa legislativa, è stato sottoscritto da 92 Senatori afferenti a diversi partiti
e gruppi politici;
VERIFICATO che il DdL sopra richiamato ha iniziato il suo iter
parlamentare il 24 gennaio 2017 nella XI Commissione “Lavoro, Previdenza
sociale” del Senato e che nella seduta del 28 settembre 2017 la medesima
Commissione ha deliberato l’adozione di un testo unificato dei disegni di legge
nn. 2048, 2128 e 2266 in materia di caregiver
familiare;
CONSIDERATO che il testo unificato - laddove
all’articolo 2, comma 1, dispone che “le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti
programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo
con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che
volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti”- non
sembra cogliere pienamente lo spirito delle proposte originarie tese al
riconoscimento pieno e certo della figura del caregiver familiare nella sua accezione comunemente ed
internazionalmente riconosciuta, ma anzi potrebbe confliggere con le
disposizioni dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m) e dell’articolo 118, quarto comma della Costituzione, con il
rischio che medesime situazioni, indistintamente tutelabili dallo Stato,
possano ricevere differente tutela e sostegno in relazione alle risorse
disponibili a livello regionale;
CONSIDERATO inoltre che nel testo unificato
sembra esservi una incomprensibile differenzazione tra la figura del caregiver familiare di cui all’articolo
2 e del prestatore volontario di cura
di cui all’articolo 3;
EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata
tutela per il caregiver familiare anche
se - come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995
della Corte Costituzionale che afferma: «il
lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed
anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari
caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della
Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e come previsto dall'articolo
230-bis del codice civile che riconosce specifiche garanzie “al familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare”
- in linea di principio considera il lavoro prestato nella famiglia alla stessa
stregua del lavoro prestato nell'impresa;
PRESO ATTO che l’Emilia Romagna ha riconosciuto
il caregiver familiare con la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(persona che presta volontariamente cura e assistenza)”;
VISTO l’art. 38 del Regolamento
generale;
SENTITA la relazione della III
Commissione “Sanità e Politiche Sociali” e per quanto indicato in premessa
INVITA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
-
ad esercitare ogni utile azione presso il
Governo e il Parlamento, affinché il testo unificato dei DDLL nn. 2048, 2128 e
2266, sia integrato con tutti gli elementi caratterizzanti contenuti nei
disegni di legge originari e sia proteso alla formazione di una norma nazionale
per il pieno ed uniforme riconoscimento, per la tutela e per il sostegno, anche
sotto il profilo della previdenza sociale, della figura e del ruolo del caregiver familiare nella sua accezione
internazionalmente riconosciuta;
-
a sollecitare un tempestivo iter parlamentare per una approvazione
in tempi brevi del Disegno di Legge sul caregiver
familiare;
-
a trasmettere una copia della presente Risoluzione
al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al
Capo del Governo, all’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, al Presidente dell’XI Commissione Lavoro del Senato.
INVITA
ALTRESÌ LA GIUNTA REGIONALE
- a valutare la possibilità di adottare idonea
regolamentazione regionale in attuazione della previsione di cui all’art. 26
comma 5, lett. d) e e) della l.r. 33/09 per valorizzare il ruolo e la funzione
dei caregiver nella presa in carico
delle persone con cronicità e fragilità.
perché si continua a parlare e scrivere di prestazioni volontarie?A prescindere dal rapporto affettivo con il parente disabile esistono leggi che impongono ai familiari l'obbligo di prendersi cura del parente non autosufficiente,con relative sanzioni anche penali per chi non dovesse ottemperare a questo obbligo!Considero questo aspetto cruciale e imprescindibile per la definizione del ruolo e dei diritti del care giver familiare.
RispondiEliminaRingrazio la parlamentare laura Bignami per l'impegno sui caregiver ,ho una figlia allettata sono un artigiano noto che per me non esiste un aiuto forse ce e non lo so.
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