martedì 31 ottobre 2017

EMENDAMENTI AL DL FISCALE

EMENDAMENTI AL DL FISCALE 

I primi due emendamenti provvedono all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" che viene finanziato attraverso l'introduzione della possibilità per il  contribuente di destinare, per tale finalità, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con tale fondo si provvede a fornire al Caregiver familiare, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono altresì poste a carico del  Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo.

Il terzo emendamento, formulato in considerazione di quanto sta avvenendo in Val di Susa, ma più in generale per quanto è avvenuto nel corso di quest'ultimo anno in fatto di incendi boschivi, prende spunto dal principio che il nostro patrimonio boschivo ha assunto negli ultimi anni un valore sociale sempre più insostituibile, che non è solo di carattere ambientale ma, tale patrimonio,  è parte di un sistema economico che sostiene il territorio e il suo sviluppo e come tale va protetto. Per tali motivi i limiti temporali dei divieti  previsti al comma 1 dell'articolo 10 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi (253/2000) sono incrementati sino a 30 anni e riguardano la destinazione d'uso delle aree, i vincoli in caso di compravendita, l'edificazione di strutture e insediamenti civili e produttivi. Con lo stesso emendamento si provvede ad elevare a 15 anni il divieto di pascolo e caccia su tali aree, così come è elevato a 10 anni, il periodo per la comunicazione al Prefetto e alla Procura della Repubblica, dei contratti di godimento dei diritti reali delle aree e degli immobili situati nelle zone percorse dal fuoco, stipulati successivamente all'evento dell'incendio. Con il medesimo emendamento si dispone poi l'inasprimento delle pene pecuniarie da 500 a 1000 euro per capo in caso di infrazione al divieto di pascolo e dai 30 ai 50mila euro per chi infrange il divieto di caccia nelle zone incendiate e,  sino a 70mila, euro per chi  pone in essere azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo. Parallelamente sono elevate le misure detentive previste dall'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo sino a 10 anni di reclusione.

martedì 24 ottobre 2017

LA TRUFFA ELETTORALE. 24 Ottobre 2017



BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, ho assistito al dibattito sulle questioni pregiudiziali e mi accorgo con dispiacere che tutte le vostre argomentazioni, seppur sensate, non vengono prese in considerazione da nessuna parte. Mi chiedo allora se «pregiudiziali» non sia un termine che viene dal giudizio preventivo, ma da un pregiudizio che avete come parti politiche e non come singoli che espongono le proprio idee e i propri ragionamenti. La mancanza assoluta di ascolto da parte del Governo sta a significare che la pregiudiziale di costituzionalità presentata in quest'Aula è solo un passaggio rituale che rischia di essere inutile. Magari un domani la Corte costituzionale ripeterà le medesime argomentazioni per cassare questa legge elettorale e tutti si stupiranno.

giovedì 19 ottobre 2017

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
All'articolo premettere il seguente:
"Art. 01"
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del caregiver familiare. Conseguentemente
sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
Articolo 1
"Articolo 1 (Riconoscimento e tutela)

"1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona."
"Art. 2. (Definizione di caregiver familiare)
1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Art. 3. (Consenso alla scelta del caregiver familiare.)
1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
3. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Art. 4. (Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 3 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
Art. 5.(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 6 (Delega al Governo)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Art. 7 (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare )
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 (Valutazione impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Gatti M.G., Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Lo Moro, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Ricchiuti L., Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
All'articolo premettere il seguente: "Art. 01"
(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del caregiver familiare. Conseguentemente
sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
Articolo 1

"Articolo 1 (Riconoscimento e tutela)
"1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona."
"Art. 2. (Definizione di caregiver familiare)
1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Art. 3. (Consenso alla scelta del caregiver familiare.)
1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Art. 4. (Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
Art. 5.(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 6 (Delega al Governo)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 7 (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare )
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 (Valutazione impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Sostituire l'articolo 1 con il seguente: "Articolo 1 (finalità)

"1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona."
Conseguentemente
sostituire gli articoli 2,3 e 4 con i seguenti: "Art. 2. (Definizione di caregiver familiare)
1. Aifinidicuiallapresenteleggesidefinisce"caregiverfamiliare"ilfamiliareprestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Art. 3. (Consenso alla scelta del caregiver familiare.)
1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
4. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Art. 4. (Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
Art. 5.(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 6 (Delega al Governo)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Art. 7 (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare )
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 (Valutazione impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
Art. 1. (Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e previdenza in favore dei caregiver familiari)
1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.
2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
3. L'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
5. La scelta di cui al comma 4, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
6. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui al comma 2;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.
8. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, , o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Art. 1. (Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e previdenza in favore dei caregiver familiari)
1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.
2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua..
3. L'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
5. La scelta di cui al comma 4, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
6. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui al comma 2;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.
8. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito; ;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona."
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "Lo Stato riconosce" con le seguenti: " La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela";
  1. b)  dopo le parole " nei confronti di persone" aggiungere le seguenti: "non autosufficienti";
  2. c)  dopo le parole" di malattia, infermità o disabilità gravi, " inserire le seguenti: " non in
grado di prendersi cura di sé";
  1. d)  sopprimere le parole "affettive e";
  2. e)  dopo la parola "collettività," sostituire le parole "la tutela" con le seguenti: "rimuove
ogni ostacolo".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, sostituire le parole "Lo Stato riconosce" con le seguenti:

" La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, dopo le parole " nei confronti di persone" aggiungere le seguenti: "non autosufficienti".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, dopo le parole" di malattia, infermità o disabilità gravi, " inserire le seguenti: " non in grado di prendersi cura di sé".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, sopprimere le parole "affettive e".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 1
Al comma 1, dopo la parola "collettività," sostituire le parole "la tutela" con le seguenti: "rimuove ogni ostacolo".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Sopprimerlo.
Conseguentemente
Sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti: "Art. 2. (Definizione di caregiver familiare)

1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Art. 3. (Consenso alla scelta del caregiver familiare.)
1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Art. 4. (Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
Art. 5.(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito; ;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 6 (Delega al Governo)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 7 (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare )
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Art. 8 (Valutazione impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire le parole " i caregivers che volontariamente " con le parole " i prestatori di cura familiare nelle persone che ".
Conseguentemente
all'Articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

  1. a)  Al comma 1, sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " con le seguenti " Caregiver familiare ";
  2. b)  Al comma 1, sopprimere le parole " ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184".
  3. c)  Ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " con le seguenti " Caregiver familiare " ovunque ricorrano;
Conseguentemente
All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " con le seguenti " Caregiver familiare ".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire le parole " i caregivers che volontariamente " con le parole " i prestatori di cura familiare nelle persone che ".
Conseguentemente
all'Articolo 3 apportare le seguenti modifiche:
  1. a)  Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.";
  2. b)  Aicommi2,3e4sostituireleparole"PrestatoreVolontariodiCura"conleseguenti " Caregiver familiare " ovunque ricorrano.
Conseguentemente
All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " con le seguenti " Caregiver familiare ".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
Articolo 2 (Definizione di caregiver familiare)

1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art.2 (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)

1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:"
Conseguentemente
Sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: " b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: " e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;"
Conseguentemente
Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: " l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: " e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: " l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1, lettera l), dopo le parole “delle visite” aggiungere le seguenti: “e prestazioni”.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

“l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell’ambito delle competenze regionali”.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
"l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 2
Al comma 1, sostituire la lettera b con la seguente:

"b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sopprimerlo
Conseguentemente
Sostituire l'articolo 4 con i seguenti:
Art. 3. (Consenso alla scelta del caregiver familiare.)

1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Art. 4. (Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Art. 5.(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio- sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;;
n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 6 (Delega al Governo)
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 7 (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare )
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 (Valutazione impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sopprimere la parola "volontario" ovunque ricorra. Conseguentemente
All'articolo 4
Sopprimere la parola "volontario" ovunque ricorra.

Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 1 sostituire le parole "di eventuali" con la parola "dei"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " ovunque ricorrano, con le parole: "Prestatore di cura familiare"
Conseguentemente
Al comma 1, sopprimere le parole " ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Conseguentemente All'articolo 4
Sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " ovunque ricorrano, con le parole: "Prestatore di cura familiare"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " ovunque ricorrano, con le parole: "Prestatore di cura familiare"
Conseguentemente All'articolo 4
Sostituire le parole " Prestatore Volontario di Cura " ovunque ricorrano, con le parole: "Prestatore di cura familiare"
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 1, sostituire le parole da “che, a causa di malattia” a “5 febbraio 1992, n. 104,” con le seguenti: “in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  1. a)  Invalidità
  2. b)  handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c)  disabilità grave.”
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 1, sostituire le parole da “per almeno 54 ore” fino alla fine del comma con le seguenti: “per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta.”
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua."
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 1, sopprimere le parole " ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sostituire il comma 2 con il seguente: " L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6."
Conseguentemente
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
2-ter. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Conseguentemente
Sopprimere i commi 3 e 4.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 1 sostituire le parole " Prestatore Volontario di cura" con le parole: "caregiver familiare".
Consegunetemente
Sostituire il comma 2 con il seguente: " L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6."
Conseguentemente
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
2-ter. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.
Conseguentemente
Sopprimere i commi 3 e 4.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: " secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6."
Conseguentemente
Sopprimere il comma 3.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 3
Sopprimere il comma 3.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Sopprimerlo
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Al comma 1 sostituire le parole " Prestatore Volontario di cura" con le parole: "caregiver familiare".
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Sostituirlo con il seguente:
"Art. 4 (Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi comma 1, lettera b) del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi eccetto i genitori;
b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;
c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi comma 1, lettera b) del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie."
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"Art. 4-bis. (Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)
1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi comma 1, lettera b) del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi eccetto i genitori;
b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;
c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi comma 1, lettera b) del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
e) Individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie."
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Articolo 4-bis
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:
a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo,
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».
  3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
  4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
Bignami,
Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.

Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. ,
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
Articolo 4
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"Articolo 4-bis
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».
4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento
Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.

Emendamento al TU NN. 2048, 2128 E 2266
All'articolo 4
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"4-bis. "Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare, o sono figli di caregiver familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
Bignami, Bonfrisco, Di Biagio, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barrozzino, Battista L. , Bellot, Bencini, Bernini, Bilardi, Bisinella, Campanella, Candiani, Casaletto, Compagna, Consiglio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Petris, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Fucksia, Gambaro, Giovanardi, Idem, Laniece, Liuzzi, Marino Luigi, Mauro Mario, Munerato, Mussini, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe B., Perrone, Piccoli, Puppato, Quagliariello, Razzi, Romani M., Romano L., Ruta, Serafini, Tarquinio, Vacciano, Zin , Zizza, Falanga, Auricchio, Gasparri, Carraro F., Buemi, Molinari, De Pietro, Mineo, Simeoni.