giovedì 28 settembre 2017

BIGNAMI (Movimento X) - UN TESTO VERGOGNOSO CHE NON MERITATE


Il testo unico uscito oggi dalla commissione seppellisce tutto il lavoro fatto dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi.

Ecco le mie tristi considerazioni. Facciamoci sentire perchè la fase emendativa sia significativa e non uno strumento di campagna elettorale.



Questo era il mio testo

Questo è il testo uscito dalla commissione.

Ditemi se ritirereste la firma o proseguireste.




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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO

Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 343 del 27/09/2017 
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048, 2128 E 2266

Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
Art. 2
(Valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)
1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;
c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 3
(Definizione di Prestatore Volontario di Cura)
1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è riconosciuto invalido civile al punto da necessitare assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni.
2. L'assistito di cui al comma precedente deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del suo Prestatore Volontario di Cura salvo i casi di incapacità di intendere o di volere nei quali il consenso deve essere prestato dal tutore.
3. Il riconoscimento della qualifica di Prestatore Volontario di Cura preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito.
4. Il Prestatore Volontario di Cura si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura. 

Art. 4
(Modalità di accertamento)
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, definisce con decreto le modalità di accertamento dei requisiti del Prestatore Volontario di Cura e dell'assistito di cui all'articolo 3. 

mercoledì 27 settembre 2017

QUESTA ERA LA MIA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO SUL CAREGIVER


Proposta di Testo Unico

Art. 1.
(Finalità)

1.    La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non professionale e gratuita alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

Art. 2.
(Definizione di caregiver familiare)

1.    Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare il prestatore volontario di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3.
(Consenso alla scelta del caregiver familiare.)

1.    L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2.    Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
3.    La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4.    Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI).

Art. 4.
(Certificazione della qualità di caregiver familiare)

1.    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza nel medesimo comune di residenza dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, per i cittadini italiani.;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità o di convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2.    La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell'assistito. 

Art. 5.
(Valorizzazione e sostegno del ruolo di cura e di assistenza)
1.    Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, garantiscono al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 6
(Delega al Governo)
1.    Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea.
2.    Con i decreti legislativi di cui al comma 1 in particolare si provvede a:
a)    Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b)    individuare forme di supporto specifiche per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c)    individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
d)    Riconoscere ai cittadini italiani che si trovano in  condizioni economiche disagiate e che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  purché in possesso della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale.

Art. 7
(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare )

1.    Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.    Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
(Valutazione impatto normativo)

1.    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2.    Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9
(entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




venerdì 22 settembre 2017

A TRAVAGLIO CONSIGLIO...... BAVAGLIO: un buon tacer non fu mai scritto.

TRAVAGLIO: BIGNAMI (MOVIMENTO X): DA LUI PAROLE INQUALIFICABILI, GLI CONSIGLIO UN BAVAGLIORoma_22 SETT. 2017: "Le parole usate da Travaglio sono inqualificabili". Lo dichiara la Senatrice Laura Bignami in merito al termine "mongoloidi" usato dal giornalista nel corso della trasmissione di La7, Otto e mezzo. “Travaglio da giornalista credibile si è trasformato in giornalista incredibile per questo gli consiglio di mettersi un bavaglio" prosegue la Senatrice Bignami che aggiunge "Lo credevo un professionista dell'informazione, evidentemente mi sono sbagliata e mai avrei pensato che potesse cadere tanto in basso. Non basta un giorno per acquisire quella sensibilità necessaria per non offendere le persone disabili e le loro famiglie. Contrariamente a queste che conoscono i propri limiti, Travaglio non conosce i suoi. Quindi prima di usare certe parole provi a informarsi, a riflettere ed eviti in futuro di parlare di cose che non conosce o non comprende. Adesso mi aspetto, e con me se lo aspettano le persone disabili e le loro famiglie, una presa di posizione ufficiale dell'emittente televisiva nei confronti di Travaglio, mentre da lui che osservi il silenzio in attesa di una maturazione adeguata, ricordandogli in principio la cautela, perché disabili non solo si nasce". La Senatrice Bignami infine si auspica che in futuro il giornalista e l'emittente "si impegnino seriamente per favorire la cultura dell'integrazione e non la disintegrazione delle persone con disabilità". 

mercoledì 20 settembre 2017

Siamo in "TRUMPpola"? TOM TOMORROW in Senato. 20 Settembre 2017



Roma, 20 settembre 2017- Stamattina al Senato della Repubblica Italiana, aula Nassirya, su iniziativa della Senatrice Laura Bignami (Movimento x) in collaborazione con l'associazione culturale Altrinformazione, rappresentata dal fumettista Alessio Spataro, è stato presentato il libro "Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce" di Dan Perkins, in arte Tom Tomorrow. L'opera raccoglie i migliori editoriali a fumetti dell'artista americano e racconta la politica statunitense dall'elezione di George W. Bush all'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, passando per la presidenza di Barack Obama.

Una raccolta di "Editorial cartoons" tradotti in italiano da Carlo Gubitosa e pubblicati grazie a una campagna di crowfunding lanciata da Altrainformazione che ha visto la partecipazione di oltre 300
sottoscrittori per un totale di 5.400 euro raccolti. Negli Stati Uniti le vignette di Dan Perkins vengono pubblicate con cadenza settimanale su 80 testate tra cui New York Times, New Yorker, The Nation, Esquire e The Economist, mentre in Italia dal mensile "Linus". Il successo di Perkins deriva dalla leggerezza con cui tratta temi molto seri come guerre, politichepresidenziali, manipolazioni mediatiche, turbocapitalismo, diritti civili, controllo delle armi e fanatismo religioso.

Finita la presentazione di "Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce" Tom Tomorrow ha sottolineato come "in una stagione in cui un presidente riesce a essere più surreale della satira che lo rappresenta, seguire le vicende di Donald Trump è una grande sfida professionale, soprattutto quando rischi di essere travolto ogni giorno da una valanga di tweet deliranti prima dell'ora di pranzo. Sono contento di condividere con il pubblico italiano il mio impegno satirico e giornalistico per salvare il mio Paese dall'ondata di follia che lo attraversa". Dopo l’intervento di Dan Perkins i presenti hanno dato sfogo alle loro curiosità e l’autore statunitense ha risposto a domande che hanno toccato vari temi, dalla recente esperienza con la pubblicazione italiana del libro alle differenze e alle similitudini tra l'editoria nostrana e quella americana, passando per i suoi progetti e il futuro del fumetto come strumento di impegno politico e cambiamento sociale.

Una raccolta di "Editorial cartoons" tradotti in italiano da Carlo Gubitosa e pubblicati grazie a una campagna di crowfunding lanciata da Altrainformazione che ha visto la partecipazione di oltre 300sottoscrittori per un totale di 5.400 euro raccolti. Negli Stati Uniti le vignette di Dan Perkins vengono pubblicate con cadenza settimanale su 80 testate tra cui New York Times, New Yorker, The Nation, Esquire e The Economist, mentre in Italia dal mensile "Linus". Il successo di Perkins deriva dalla leggerezza con cui tratta temi molto seri come guerre, politichepresidenziali, manipolazioni mediatiche, turbocapitalismo, diritti civili, controllo delle armi e fanatismo religioso.
Finita la presentazione di "Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce" Tom Tomorrow ha sottolineato come "in una stagione in cui un presidente riesce a essere più surreale della satira che lo rappresenta, seguire le vicende di Donald Trump è una grande sfida professionale, soprattutto quando rischi di essere travolto ogni giorno da una valanga di tweet deliranti prima dell'ora di pranzo. Sono contento di condividere con il pubblico italiano il mio impegno satirico e giornalistico per salvare il mio Paese dall'ondata di follia che lo attraversa". Dopo l’intervento di Dan Perkins i presenti hanno dato sfogo alle loro curiosità e l’autore statunitense ha risposto a domande che hanno toccato vari temi, dalla recente esperienza con la pubblicazione italiana del libro alle differenze e alle similitudini tra l'editoria nostrana e quella americana, passando per i suoi progetti e il futuro del fumetto come strumento di impegno politico e cambiamento sociale.




Grazie a tutti coloro che con la loro presenza hanno impreziosito il confronto.

lunedì 18 settembre 2017

Casa Filippide : apertura FILIPPIADI.


Giovedì 7 settembre giornata indimenticabile con l'Asd Filippide Lombardia. 23 atleti, di cui 5 polacchi, si sono allenati insieme nella corsa e nel nuoto in vista dei Campionati Europei tenutisi a Roma l'8 settembre, in cui si sono affrontati oltre 700 persone con autismo.
Fa sempre piacere andare a visitare tutti coloro che silenziosamente si spendono per gli ultimi
GRAZIE MONICA LO DATO
 e grazie a tutto il tuo team, collaboratori e sostenitori.
 

















sabato 9 settembre 2017

Il calcio, un buon mezzo di inclusione.

Grande successo a Busto Arsizio per il triangolare di "Quarta Categoria" (il primo torneo della storia del calcio italiano aperto alle disabilità cognitivo-relazionali riconosciuto dalla FIGC), andato in scena in occasione dei 90 anni dell'Unione Sportiva Borsanese. Ad assistere alle partite in prima fila c’era la Senatrice Laura Bignami, sempre presente quando si tratta di eventi di carattere sociale. “Non potevo mancare all’esordio di Quarta Categoria nella mia città. E’ una gioia veder giocare questi ragazzi, molto migliorati rispetto alla prima volta che li ho visti sia dal punto di vista relazionale sia motorio. Li seguo da un po’, da quando Valentina Battistini, ideatrice e coordinatrice del progetto, me lo ha presentato. Sono stata con loro a Roma, Reggio Emilia, Ponte Lambro, Milano e ora finalmente sono venuti a Busto. Sarebbe bello che anche qui si formasse una squadra "special" da far partecipare al torneo. Magari succederà davvero visto che alcune associazioni mi hanno già espresso questo desiderio”.

Il triangolare, riservato alle squadre "special", è stato vinto dalla Fiorentina che ha battuto sia il Genoa (5-1), sia l’Udinese (3-1). Le gare si sono svolte in un clima festoso e di sano agonismo. Al triplice fischio solo sorrisi e strette di mano. I premi sono stati consegnati dalla Senatrice Bignami, dal Senatore Giampiero Rossi (un'istituzione nel territorio bustocco, 7 volte sindaco della città e 3 Parlamentare) e dal Direttore Generale della Lega Serie A, Marco Brunelli.

L’accoglienza dei cittadini è stata strepitosa e in tanti sono andati al campo per far sentire ai ragazzi il loro sostegno. “Questo dimostra - continua la Bignami - come il calcio, e lo sport in generale, possano sensibilizzare e avvicinare le persone alla disabilità. Il mio obiettivo è proprio quello di impegnarmi affinché ciò accada perché lo sport deve essere sempre più un veicolo di inclusione sociale. Tutti inoltre hanno diritto a poterlo praticare, come recita l'articolo 3 della Costituzione Italiana. Motivo per cui farò tutto quello che è nelle mie possibilità affinché Quarta Categoria tocchi tutte le regioni italiane ".
L'impegno nel campo sociale della Senatrice non si esaurisce qui: "Il 21 settembre al Senato della Repubblica Italiana- svela il deputato - presenteremo con il Dottor Santo Rullo il libro Crazy for football che riprende l'omonimo film, vincitore a marzo del David di Donatello come migliore documentario. La pellicola narra la storia di 12 pazienti psichiatrici che non si conoscevano tra loro e che dopo tre mesi di intensi allenamenti diventano una squadra capace di partecipare ai Mondiali di Osaka e di classificarsi al terzo posto. Il docu-film inoltre spiega come una buona riabilitazione può far condurre loro una vita dignitosa". Vista la sua valenza educativa lo scorso maggio la Senatrice ne ha organizzato la proiezione gratuita a Busto Arsizio dove nei prossimi mesi ha intenzione di presentare anche il libro.