Proposta di Testo Unico
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Repubblica, ai sensi
dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela
l'attività di cura non professionale e gratuita alla persona che presta la sua
opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio
di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel
contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla
alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.
Art. 2.
(Definizione di caregiver familiare)
1.
Ai fini di cui alla presente
legge si definisce caregiver familiare il prestatore volontario di cura
familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una
delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente
di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un
affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità,
è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale
e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di
vigilanza notturni, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado
che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative
o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
Art. 3.
(Consenso alla scelta del caregiver familiare.)
1.
L'assistito di cui al comma 1
dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno
il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di
interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente
dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 6.
2.
Il consenso, espresso per
scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente.
Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.
3.
La scelta di cui al comma 1,
preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i
genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4.
Il caregiver familiare, si
rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e
di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI).
Art. 4.
(Certificazione della qualità di caregiver familiare)
1.
L'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di
cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità
stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza nel
medesimo comune di residenza dell'assistito cui all'articolo 2, comma 1, per i
cittadini italiani.;
b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità o di
convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma
1;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui
all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i.;
d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma
4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore
dell'assistito da parte del caregiver familiare;
e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.
2.
La certificazione della qualità
di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del
rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi
delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del
servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver
familiare o per morte dell'assistito.
Art. 5.
(Valorizzazione e sostegno del ruolo di cura e di assistenza)
1.
Le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali,
garantiscono al caregiver familiare:
a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche
dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui
criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie,
nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano
essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore
consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti
vantaggi che ne trae la collettività;
c) il supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare
nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e
familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o
assistenziale segnalate dal caregiver familiare;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso
l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da
svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia,
ricovero o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al
precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso
l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione,
dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 6;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o
personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti
dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale
del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto
nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il
confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico
dell'assistito;
l) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di
difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità
del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
Art. 6
(Delega al Governo)
1.
Al fine di riordinare ed
integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle
attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone
non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado
di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o)
della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione
europea.
2.
Con i decreti legislativi di cui
al comma 1 in particolare si provvede a:
a) Individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali
forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima
collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia
richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia
maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato
i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui all'articolo
4, comma 1, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei
servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle
attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina
vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un
caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;
b) individuare forme di supporto specifiche per la piena attuazione degli
articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore
del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui all'articolo 4,
comma 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di
lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo
di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della
certificazione di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge. Le
previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare
per assistito, eccetto i genitori;
d) Riconoscere ai cittadini italiani che si trovano in condizioni economiche disagiate e che non
abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai
lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, purché in possesso della
certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero, in aggiunta alla
predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo
effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un
quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni,
per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento
dell'assegno sociale.
Art. 7
(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare )
1.
Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è istituito un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 30 milioni di
euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 8
(Valutazione impatto normativo)
1.
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
2.
Il Governo, ogni due anni, procede,
sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli
effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza
delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.
Art. 9
(entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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