Presentata mozione in Senato dal Movimento 5 Stelle.
"Occorre
ripristinare la corretta applicazione della legge 147 del 1997 per
garantire la corresponsione dell'indennità speciale di disoccupazione ai
lavoratori frontalieri".
E' quanto chiede il Movimento cinque stelle in Senato con una mozione a prima firma della senatrice varesotta Laura Bignami.
"Da
settembre scorso gli uffici Inps della Lombardia e del Piemonte
corrispondono ai lavoratori frontalieri che hanno perso lavoro in
Svizzera solo la disoccupazione ordinaria e dal primo gennaio 2013, come
previsto dalla riforma del lavoro, le indennità di disoccupazione Aspi e
miniAspi, che sono inferiori per importo e periodo di erogazione
all'indennità speciale di disoccupazione.
Comprendo il disagio dei lavoratori frontalieri che si vedono negare un loro diritto.
Le
risposte ufficiali giunte sinora dal Ministero del lavoro appaiono
insoddisfacenti ed irricevibili, infatti, la legge 147 del 1997 che è
tuttora in vigore prevede che le risorse giacenti presso il Fondo a
gestione separata istituito presso l'INPS vengano utilizzate
esclusivamente per la corresponsione dell'indennità speciale di
disoccupazione, sino all'esaurimento del Fondo.
Tali
risorse, che attualmente ammontano a circa 270 milioni di euro, -
spiega la senatrice- derivano dalla retrocessione all'INPS da parte
della Svizzera delle quote di contribuzione versate dai lavoratori
frontalieri sino al 2009.
Con
la mozione presentata chiediamo, pertanto, al governo di sanare questa
grave ingiustizia che penalizza migliaia di lavoratori residenti
principalmente nelle province di Varese, Como, Sondrio e
Verbano-Cusio-Ossola.
Sarebbe,
inoltre, quanto mai opportuno che l'Italia portasse avanti un tavolo di
confronto con la Confederazione elvetica per risolvere le questioni
previdenziali e fiscali relative ai circa 50.000 lavoratori frontalieri,
i quali contribuiscono a dare impulso al sistema produttivo svizzero e
costituiscono una risorsa per l'economia delle province italiane di
confine.
Ricordo
che la nostra mozione si affianca al lavoro che, in Regione Lombardia,
stanno portando avanti i consiglieri del M5S, i quali in accordo con i
colleghi di tutti gli schieramenti politici hanno recentemente approvato
una risoluzione che si allinea con l'impegno da noi richiesto al
governo.
Credo
sia necessario- conclude Bignami - raccogliere con urgenza l'appello
lanciato da questi lavoratori, esprimendo loro riconoscenza e tutelando i
loro diritti e la loro dignità."
Ufficio stampa sen. Laura Bignami
Movimento 5 Stelle
Roma, 7 agosto 2013
SENATO DELLA REPUBBLICA
Mozione
Il Senato,
premesso che:
circa
50.000 italiani , provenienti dalle province di Como, Varese, Sondrio,
Verbano-Cusio-Ossola, quotidianamente superano la frontiera per recarsi
a lavorare in Svizzera, principalmente nei cantoni Ticino, Vallese e
Grigioni;
i
lavoratori cosiddetti "frontalieri" trovano occupazione in Svizzera
soprattutto nei settori del terziario, dell'industria manifatturiera e
delle costruzioni;
il
lavoro frontaliero è divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato
del lavoro, che contribuisce a dare impulso al sistema produttivo
svizzero e rappresenta altresì una risorsa per l' economia delle
province italiane di confine;
i
lavoratori frontalieri italiani, la cui domanda aumenta nei periodi di
crescita industriale, sono poi coloro che risentono maggiormente dei
tagli dei posti di lavoro nei momenti di crisi, senza, inoltre, poter
usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione
svizzera;
considerato che:
per
regolamentare il fenomeno del "lavoro frontaliero", negli anni, Italia e
Confederazione elvetica hanno stipulato numerosi accordi bilaterali al
fine di regolare varie questioni tra cui la previdenza sociale,
l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;
il
trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri è tutelato
dalla legge 5 giugno 1997, n.147, che all'art 1 prevede che: "Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera
sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di
disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di
note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90
, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di
provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di
disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori
frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di
cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.";
la
legge 147 del 1997, inoltre, prevede che presso l'INPS è istituita la
gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti
speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani
in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle
quote di contribuzione versate dai lavoratori;
valutato che:
il
fondo INPS destinato a erogare il trattamento speciale di
disoccupazione ai frontalieri ammonta attualmente a 270 milioni di euro,
come confermato dal sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche
Sociali, Carlo Dell'Aringa, in risposta ad una recente interrogazione
parlamentare presentata alla Camera dei deputati (5-00124);
il
Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la
Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati
Membri dall’altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una
proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002,
dell’accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78
del 2003). Terminata la proroga di sette anni dell’Accordo
italo-svizzero, sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità
di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la
Confederazione Svizzera è tenuta ad applicare i Regolamenti comunitari
di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia
di disoccupazione del lavoratori frontalieri. Pertanto, la
Confederazione Svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché
questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga
dei lavoratori frontalieri;
anche dopo l'interruzione dei ristorni da parte della Svizzera all'Italia, la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione deve, però, essere garantita ai lavoratori frontalieri sino all'esaurimento del fondo, come previsto dalla legge n, 147 del 1997;
la
legge 147 del 1997 è ancora vigente e nel corso della scorsa
legislatura è stata oggetto di modifiche migliorative in sede
parlamentare. La Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge
che non ha trovato il via libera del Senato, che mirava a salvaguardare
il fondo istituito presso l'Inps vincolandolo all'utilizzo esclusivo del
pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri;
il provvedimento approvato alla Camera dei deputati, inoltre, elevava la
durata dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione a 18 mesi per i
lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per i
lavoratori che hanno compiuto 55 anni e che hanno più difficoltà a
ricollocarsi nel mercato del lavoro;
tenuto conto che:
nei
rapporti tra Stato italiano e Confederazione Svizzera, Paese membro
dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti
comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori
frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE)
n. 883/2004. In tale articolo viene previsto che il disoccupato, già
frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico
dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte
dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua
ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla
legislazione dello Stato di residenza;
il
lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla
legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle
prestazioni di disoccupazione;
per
accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese
di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la
legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a
prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato
nel quadro di tale legislazione. Il suddetto regolamento 883/2004
prevede poi, all’articolo 65, commi 6 e 7, che la Confederazione
Svizzera rimborsi all’Italia l’intero importo delle prestazioni erogate
da quest’ultima durante i primi tre mesi di disoccupazione per ogni
soggetto interessato, altresì i primi cinque mesi se il soggetto,
durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi in Confederazione
Svizzera per almeno 12 mesi;
preso atto che:
in
base all'interpretazione fornita dal governo italiano a suddetto
regolamento dal 1° aprile 2012 i lavoratori italiani in Svizzera
avrebbero diritto soltanto all' indennità di disoccupazione ordinaria;
il
Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che le somme
residue della gestione istituita presso l'Inps non potranno essere
destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa, in quanto l'Istituto
deve garantire il riconoscimento dei trattamenti secondo il regime
previsto dalla legislazione vigente, pertanto le risorse residue sono
state utilizzate fino al 31 dicembre 2012 per finanziare l'indennità di
disoccupazione ordinaria e dal 1° gennaio 2013 sono utilizzate per il
finanziamento delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi ai
sensi della legge n. 92 del 28 giugno 2012;
da
settembre 2012 gli uffici territoriali dell'INPS delle province
italiane al confine con la Svizzera hanno sospeso ai lavoratori
frontalieri l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione;
tali
misure adottate dall'INPS, però, penalizzano i lavoratori frontalieri,
la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25
per cento ed una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi;
inoltre l'Italia perde un trimestre di sussidio dalla Svizzera in
contrasto agli accordi esistenti;
la
legge 92/2012 non abroga il sistema di gestione separata e pertanto le
somme rimesse dalla Svizzera all’Italia devono essere tenute
completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile;
impegna il governo a:
intraprendere
ogni iniziativa utile a ripristinare la corresponsione del trattamento
speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri;
ad
adottare opportuni provvedimenti per ripristinare la corretta
applicazione della legge 147 del 1997, facendo sì che le risorse residue
del Fondo Inps stimate in 280 milioni di euro vengano separate da altri
fondi ed utilizzate esclusivamente per l'erogazione dei trattamenti
speciali di disoccupazione dei frontalieri.
Bignami, Battista, Bocchino, Campanella, Casaletto, Giarrusso, Marton, Orellana, Santangelo, Serra