sabato 20 settembre 2014

Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo

La fecondazione eterologa in Italia è stata introdotta con la Circolare Ministeriale 10 luglio 1997 n.8 - "Sperimentazione clinica dei medicinali", ma è stata successivamente vietata dalle disposizioni contenute nella Legge 40 del 2004.
Con la sentenza 162 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 4 della Legge 40 del 2004, nella parte in cui poneva il divieto assoluto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

MOTIVAZIONI SENTENZA 162 del 2014 della CORTE COSTITUZIONALE

La Consulta ha rilevato che il divieto di PMA di tipo eterologo incide su beni costituzionalmente rilevanti, tutelati ex artt 2,3,13,29, 31 della Costituzione per quanto attiene la libertà di autodeterminarsi su aspetti di assoluta rilevanza personale che attengono la sfera fisica, morale, familiare e dall'art. 32 della Costituzione relativamente alla tutela della salute nell'accezione più ampia.
Il veto posto nella legge 40 ostacolava la scelta di una coppia sterile di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli, che è espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi.
Appariva dunque un paradosso che la legge 40 che parte dal presupposto che la procreazione medicalmente assistita sia consentita solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere cause di sterilità o infertilità, poi di fatto, vietando l'eterologa, impediva il ricorso alla PMA alle coppie in cui uno dei componenti fosse stato completamente sterile.
Inoltre il veto alla PMA di tipo eterologo introduce anche una violazione del divieto di discriminazione laddove si configura un diverso trattamento delle coppie, in ragione della capacità economica delle stesse, in quanto è impedito il ricorso alla fecondazione eterologa in altri Paesi alle coppie con minori disponibilità economiche.

VUOTO NORMATIVO?

Le motivazioni della sentenza precisano inoltre come l'accoglimento di quanto stabilito dalla Corte non comporti un vuoto normativo, in quanto si può far riferimento alle norme contenute nella Legge 40 non abrogate e alle disposizioni del decreto legislativo 191 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione di tessuti e cellule umani".
La questione del numero di donazioni è risolvibile secondo la Corte Costituzionale attraverso un aggiornamento delle Linee Guida, anche alla luce di quanto stabilito negli altri paesi europei e tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto.
Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha manifestato invece la volontà di disciplinare la materia con un decreto legge, che è stato bloccato in Consiglio dei ministri.
Il ministro sostiene infatti che occorre dare piena attuazione alla direttiva 17 del 2006 che in Italia è stata recepita solo in alcune sue parti a causa del veto alla PMA di tipo eterologo che era presente nella Legge 40 del 2004.

La bozza del decreto presentato dal ministro prevedeva:
• donazione dei gameti volontaria e gratuita;
• permessi lavorativi per i donatori;
• fissazione di limiti di età per i donatori (donne età non inferiore a 20 anni non superiore a 35 anni; uomini di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni).
• numero massimo di 10 nascite da uno stesso donatore;
• conoscenza delle modalità del proprio concepimento per il nuovo nato;
• registro nazionale dei donatori presso l'Istituto superiore di sanità;
• possibilità per il nuovo nato di conoscere le proprie origini a determinate condizioni.

Le Regioni nel frattempo hanno fissato delle linee guida comuni che però non hanno forza di atto normativo.
I punti salienti sono:
• fissazione di limiti di età per i donatori (donne età non inferiore a 20 anni non superiore a 35 anni; uomini di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni).
• Possono far ricorso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Si consiglia però la pratica eterologa su donne di età inferiore ai 50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche.
• numero massimo di 10 nascite da uno stesso donatore;
• inserimento della fecondazione eterologa nei LEA, livelli essenziali di assistenza, e quindi erogata nei centri pubblici gratuitamente o con il pagamento di un ticket;
• anonimato donatori;
• non è possibile scegliere caratteristiche fenotipiche del donatore;

Al momento il dibattito si concentra su due temi etici molto importanti, l'anonimato dei donatori e la conoscenza del proprio concepimento da parte dei nuovi nati.
A ciò si aggiunge un'ulteriore criticità ovvero il destino degli embrioni congelati ed inutilizzati.
Probabilmente le risposte arriveranno a seguito di un dibattito parlamentare sulla questione. Infatti, anche se al livello normativo non sembrerebbe necessaria una nuova legge sulla materia, il governo sembra intenzionato a promuovere la discussione sui disegni di legge di iniziativa parlamentare già depositati.

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