mercoledì 7 agosto 2013

Ripristinare indennità di disoccupazione per i frontalieri


Presentata mozione in Senato dal Movimento 5 Stelle.


"Occorre ripristinare la corretta applicazione della legge 147 del 1997 per garantire la corresponsione dell'indennità speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri".

E' quanto chiede il Movimento cinque stelle in Senato con una mozione a prima firma della senatrice varesotta Laura Bignami.

"Da settembre scorso gli uffici Inps della Lombardia e del Piemonte corrispondono ai lavoratori frontalieri che hanno perso lavoro in Svizzera solo la disoccupazione ordinaria e dal primo gennaio 2013, come previsto dalla riforma del lavoro, le indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi, che sono inferiori per importo e periodo di erogazione all'indennità speciale di disoccupazione.

Comprendo il disagio dei lavoratori frontalieri che si vedono negare un loro diritto.


Le risposte ufficiali giunte sinora dal Ministero del lavoro appaiono insoddisfacenti ed irricevibili, infatti, la legge 147 del 1997 che è tuttora in vigore prevede che le risorse giacenti presso il Fondo a gestione separata istituito presso l'INPS vengano utilizzate esclusivamente per la corresponsione dell'indennità speciale di disoccupazione, sino all'esaurimento del Fondo.

Tali risorse, che attualmente ammontano a circa 270 milioni di euro, - spiega la senatrice- derivano dalla retrocessione all'INPS da parte della Svizzera delle quote di contribuzione versate dai lavoratori frontalieri sino al 2009.

Con la mozione presentata chiediamo, pertanto, al governo di sanare questa grave ingiustizia che penalizza migliaia di lavoratori residenti principalmente nelle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola.

Sarebbe, inoltre, quanto mai opportuno che l'Italia portasse avanti un tavolo di confronto con la Confederazione elvetica per risolvere le questioni previdenziali e fiscali relative ai circa 50.000 lavoratori frontalieri, i quali contribuiscono a dare impulso al sistema produttivo svizzero e costituiscono una risorsa per l'economia delle province italiane di confine.

Ricordo che la nostra mozione si affianca al lavoro che, in Regione Lombardia, stanno portando avanti i consiglieri del M5S, i quali in accordo con i colleghi di tutti gli schieramenti politici hanno recentemente approvato una risoluzione che si allinea con l'impegno da noi richiesto al governo.

Credo sia necessario- conclude Bignami - raccogliere con urgenza l'appello lanciato da questi lavoratori, esprimendo loro riconoscenza e tutelando i loro diritti e la loro dignità."



Ufficio stampa sen. Laura Bignami

Movimento 5 Stelle

Roma, 7 agosto 2013

SENATO DELLA REPUBBLICA

Mozione

Il Senato,
premesso che:

circa 50.000 italiani , provenienti dalle province di Como, Varese, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, quotidianamente superano la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera, principalmente nei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni;
i lavoratori cosiddetti "frontalieri" trovano occupazione in Svizzera soprattutto nei settori del terziario, dell'industria manifatturiera e delle costruzioni;
il lavoro frontaliero è divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro, che contribuisce a dare impulso al sistema produttivo svizzero e rappresenta altresì una risorsa per l' economia delle province italiane di confine;
i lavoratori frontalieri italiani, la cui domanda aumenta nei periodi di crescita industriale, sono poi coloro che risentono maggiormente dei tagli dei posti di lavoro nei momenti di crisi, senza, inoltre, poter usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione svizzera;
considerato che:
per regolamentare il fenomeno del "lavoro frontaliero", negli anni, Italia e Confederazione elvetica hanno stipulato numerosi accordi bilaterali al fine di regolare varie questioni tra cui la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;
il trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri è tutelato dalla legge 5 giugno 1997, n.147, che all'art 1 prevede che: "Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.";
la legge 147 del 1997, inoltre, prevede che presso l'INPS è istituita la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori;
valutato che:
il fondo INPS destinato a erogare il trattamento speciale di disoccupazione ai frontalieri ammonta attualmente a 270 milioni di euro, come confermato dal sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, Carlo Dell'Aringa, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati (5-00124);
il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati Membri dall’altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002, dell’accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003). Terminata la proroga di sette anni dell’Accordo italo-svizzero, sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la Confederazione Svizzera è tenuta ad applicare i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia di disoccupazione del lavoratori frontalieri. Pertanto, la Confederazione Svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga dei lavoratori frontalieri;

anche dopo l'interruzione dei ristorni da parte della Svizzera all'Italia, la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione deve, però, essere garantita ai lavoratori frontalieri sino all'esaurimento del fondo, come previsto dalla legge n, 147 del 1997;

la legge 147 del 1997 è ancora vigente e nel corso della scorsa legislatura è stata oggetto di modifiche migliorative in sede parlamentare. La Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge che non ha trovato il via libera del Senato, che mirava a salvaguardare il fondo istituito presso l'Inps vincolandolo all'utilizzo esclusivo del pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri; il provvedimento approvato alla Camera dei deputati, inoltre, elevava la durata dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni e che hanno più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro;


tenuto conto che:

nei rapporti tra Stato italiano e Confederazione Svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;

il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Il suddetto regolamento 883/2004 prevede poi, all’articolo 65, commi 6 e 7, che la Confederazione Svizzera rimborsi all’Italia l’intero importo delle prestazioni erogate da quest’ultima durante i primi tre mesi di disoccupazione per ogni soggetto interessato, altresì i primi cinque mesi se il soggetto, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi in Confederazione Svizzera per almeno 12 mesi;

preso atto che:
in base all'interpretazione fornita dal governo italiano a suddetto regolamento dal 1° aprile 2012 i lavoratori italiani in Svizzera avrebbero diritto soltanto all' indennità di disoccupazione ordinaria;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che le somme residue della gestione istituita presso l'Inps non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa, in quanto l'Istituto deve garantire il riconoscimento dei trattamenti secondo il regime previsto dalla legislazione vigente, pertanto le risorse residue sono state utilizzate fino al 31 dicembre 2012 per finanziare l'indennità di disoccupazione ordinaria e dal 1° gennaio 2013 sono utilizzate per il finanziamento delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi ai sensi della legge n. 92 del 28 giugno 2012;

da settembre 2012 gli uffici territoriali dell'INPS delle province italiane al confine con la Svizzera hanno sospeso ai lavoratori frontalieri l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione;

tali misure adottate dall'INPS, però, penalizzano i lavoratori frontalieri, la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento ed una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi; inoltre l'Italia perde un trimestre di sussidio dalla Svizzera in contrasto agli accordi esistenti;

la legge 92/2012 non abroga il sistema di gestione separata e pertanto le somme rimesse dalla Svizzera all’Italia devono essere tenute completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile;

impegna il governo a:

intraprendere ogni iniziativa utile a ripristinare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri;

ad adottare opportuni provvedimenti per ripristinare la corretta applicazione della legge 147 del 1997, facendo sì che le risorse residue del Fondo Inps stimate in 280 milioni di euro vengano separate da altri fondi ed utilizzate esclusivamente per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione dei frontalieri.

Bignami, Battista, Bocchino, Campanella, Casaletto, Giarrusso, Marton, Orellana, Santangelo, Serra